Art. 26.
(Rimpatrio volontario).

      1. Il regolamento prevede programmi di rientro volontario degli stranieri o apolidi ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria o che non siano più, a causa della cessazione di cui all'articolo 25, bisognosi di tale status. I programmi sono attuati dall'Ufficio nazionale, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, con l'OIM, con le organizzazioni umanitarie specializzate e con le associazioni e gli enti di tutela di cui all'articolo 28.